La Legge di Bilancio 2019 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 riguardanti la rideterminazione:
- del valore di acquisto delle partecipazioni (qualificate e non qualificate), detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, in società non negoziate in mercati regolamentati;
- dei terreni edificabili, o aventi destinazione agricola, detenuti dalle persone fisiche.
I beni da rivalutare devono essere detenuti alla data dell’1/01/2019 e la rivalutazione deve essere perfezionata entro il 30/06/2019 con la presentazione della perizia giurata di stima ed il versamento dell’imposta sostitutiva in unica soluzione o della prima rata di tre rate annuali (sull’importo delle rate successive alla prima si applicano interessi del 3% annuo).
L’imposta sostitutiva sarà pari all’11% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e del 10% per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e dei terreni.
La ratio della rivalutazione risiede fondamentalmente nel rendere appetibile la vendita dei beni rivalutati riducendo la plusvalenza imponibile derivante dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto. Basti infatti considerare che sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni si paga ordinariamente un’imposta del 26%, mentre con la rivalutazione si paga l’11% o il 10% e si consegue un risparmio pari al 15% o al 16%. L’affrancamento, quindi, è da considerarsi, in generale, conveniente per il contribuente, in quanto potrà versare un’imposta sostitutiva sul valore della perizia, in luogo delle più gravose imposte dovute sulla plusvalenza derivante dalla cessione. Il valore su cui si paga l’imposta sostitutiva, infatti, sarà assunto come valore iniziale del terreno/partecipazione al momento della rivendita.
Il perfezionamento dell’operazione avviene se, nello stesso termine del 30/06/2019, il contribuente fa stimare il bene da un professionista abilitato e deposita la perizia presso la cancelleria del tribunale, un giudice di pace o un notaio.
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