La legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime forfettario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Vi possono infatti accedere gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a € 65.000, a prescindere dal settore economico di appartenenza.
Non possono avvalersi del regime forfettario coloro che partecipano, contemporaneamente, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività riconducibili all’attività d’impresa, arte o professione, svolta. Non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti.
I ricavi o compensi percepiti in regime forfettario non sono soggetti né a ritenuta d’acconto né a IVA.
I soggetti forfettari determinano il reddito imponibile applicando ai ricavi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività diversificato a seconda dell’attività esercitata. Sul reddito imponibile così determinato si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, pari al 15%.
Il reddito è comunque soggetto a contribuzione previdenziale in funzione della gestione di appartenenza.
Viene confermata la riduzione dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per i primi 5 anni dell’attività in presenza dei seguenti requisiti:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga proseguita un’attività svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti previsti.
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