È stato pubblicato in gazzetta ufficiale il d.lgs. n. 14 del 12/01/2019, recante il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che riforma la normativa sulle procedure concorsuali ed entrerà in vigore dal 15/08/2020.
Tuttavia il decreto prevede altresì importanti modifiche al Codice Civile che invece entreranno in vigore a decorrere dal 16/03/2019. In particolare, tra queste, si segnala la modifica dell’art. 2477 concernente la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., laddove si riducono le soglie per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, con un’estensione significativa dei soggetti interessati. L’obbligo riguarderà le s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:
- 2 milioni di euro di attivo patrimoniale;
- 2 milioni di euro di ricavi;
- 10 dipendenti occupati in media nell’esercizio.
Con riferimento ai nuovi limiti dimensionali, il monitoraggio nel 2019 riguarda i due esercizi antecedenti, normalmente gli anni 2017 e 2018 laddove gli esercizi coincidano con l’anno solare.
Le s.r.l. già costituite al 16/03/2019, verificata la sussistenza dei requisiti anzidetti, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro 9 mesi dalla predetta data.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introduce inoltre specifici obblighi di gestione e nuove responsabilità a carico degli amministratori. Essi devono: attivare i processi per la raccolta delle informazioni necessarie all’elaborazione, alla misurazione e al monitoraggio degli indici reddituali, patrimoniali e finanziari utili per l’attività di reporting nonché prevedere un sistema per gestire preventivamente il rischio di perdita della continuità aziendale. L’obiettivo del legislatore è far emergere in tempo eventuali sintomi di crisi. L’adozione di un adeguato sistema di rilevazione dei segnali di crisi permette agli amministratori di escludere ogni forma di responsabilità. ff
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